l dott. Cristiano Esposito è responsabile di questo Sito di Consulenza ed è l’unica persona a gestire e prendere in visione tutte le richieste.
Il dott. Cristiano Esposito iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania nella sezione A con il numero 2556.
L'Ordine degli Psicologia della Regione Campania è stato informato, come richiesto dalle sue Linee Guida Nazionali, dell utilizzo di questa modalità di intervento, a mezzo raccomandata e posta elettronica certificata, rispettivamente l' 8/05/2012 e il 3/10/2112
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Riservatezza trattamento dati ai sensi della Legge 675/96
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e saranno usati dal dott. Cristiano Esposito unicamente per lo svolgimento dell’attività professionale connessa alla richiesta del cliente.
Pertanto, ai sensi della Legge citata si autorizza Il dott. Cristiano Esposito a raccogliere, registrare ed utilizzare i dati.
La Legge n°56 del 18 febbraio 1989 (Ordinamento della Professione di Psicologo), definisce che:
"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito."
La Legge n°56 del 18 febbraio 1989 (Ordinamento della Professione di Psicologo), definisce che:"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito."o Psicologo abilitato all'esercizio della Psicoterapia è in possesso di una specifica Specializzazione in Psicoterapia, formazione post-universitaria di quattro anni.
La Legge 56/89 regola l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, con l'art. 3:
"L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è
subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,presso scuole di
specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica.
Agli psicoterapeuti non medici è
vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica." Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante
sono tenuti alla reciproca informazione.
Disdetta degli appuntamenti
L' utente è tenuto alla scrupolosa osservanza delle date e degli orari degli appuntamenti che vengono concordati di volta in volta oppure all'inizio di ogni programma di terapia.
In caso di sopravvenuta impossibilita' di rispettare l'appuntamento fissato, l'utente è tenuto a darne notizia almeno 48 ore prima. Professionista e cliente si impegnano a rendere attivi e raggiungibili i recapiti (telefono, e-mail, contatto skype) rispettivamente forniti.
- In caso di mancata osservanza del termine per la disdetta dell'appuntamento da parte del cliente, lo stesso sara' obbligato a corrispondere al professionista il costo dell'intera seduta prenotata.
- In caso di mancata osservanza del termine per la disdetta dell'appuntamento da parte del professionista, questi dovra' rinviare la seduta ad altra data da concordare con il cliente.
Recesso del cliente
Il cliente puo' recedere dal contratto senza preavviso, con l'onere di darne al piu' presto comunicazione al professionista. Il cliente sara' tenuto a corrispondere al professionista esclusivamente gli onorari per le prestazioni ricevute o le spese sostenute.
Recesso del professionista
Il professionista puo' recedere dal contratto per giusta causa.
In tal caso e' tenuto a preavvertire verbalmente il cliente, di norma con almeno due settimane di anticipo, dello scioglimento del rapporto.
Il professionista puo' richiedere al cliente esclusivamente gli onorari e le spese per le prestazioni effettuate fino al momento dello scioglimento del rapporto.
Se richiesto, il professionista puo' indirizzare il cliente ad altro professionista di fiducia con pari preparazione professionale e pari condizioni contrattuali.